a cura di Lucia Criscuolo
Come comportarsi se in un contratto di locazione avvenga la vendita dell'immobile o il decesso del locatore o del conduttore?
Nel primo caso, il terzo acquirente è tenuto a rispettare gli obblighi espressi nel contratto di locazione.
Se, invece, si tratta di decesso, al locatore subentrano gli eredi, ai quali il conduttore è tenuto a continuare il pagamento del canone.
Non cambia molto in caso di morte del conduttore, gli succedono il coniuge, gli eredi ed i parenti con lui conviventi. Gli eredi non conviventi abituali, invece, non possono avanzare alcun diritto o pretesa in merito alla locazione e lo stesso possessore (locatore) può rescindere il contratto.
In particolare secondo l'art. 6 della I. n. 392/78:
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
Se l’immobile è adibito all'uso professionale o commerciale o artigianale gli succedono nel contratto coloro che hanno diritto a continuare l’attività.
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